Ultima modifica: 17 Maggio 2020
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Esame di stato nel II Ciclo_Studenti con BES

O.M. Esami di Stato II Ciclo: Studenti con BES

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.0000010.16-05-2020
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Articolo 15
(Riunione preliminare della sottocommissione)
6.  Nella  seduta  preliminare  ed  eventualmente  anche  in  quelle  successive,  la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni. In particolare esamina:
e)  il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  all’articolo  19,  in  particolare  individuando  gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo;

Articolo 19
(Esame dei candidati con disabilità)
1.  Gli  studenti  con  disabilità  sono  ammessi  a  sostenere  l’esame  di  Stato  conclusivo  del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2.  Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti  sia  necessario  provvedere,  in  ragione  del  PEI,  allo  svolgimento  dell’esame  in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
3.  La  prova  d’esame,  ove  di  valore  equipollente,  determina  il  rilascio  del  titolo  di  studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
4.  Per  la  predisposizione  e  lo  svolgimento  della  prova  d’esame,  la  commissione  può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno  scolastico.  Il  docente  di  sostegno  e  le  eventuali  altre  figure  a  supporto  dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.
5.  Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
6.  Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione  del  consiglio  di  classe  di  cui  al  comma  1,  una  prova  d’esame  non equipollente  o  che  non  partecipano  agli  esami,  è  rilasciato  un  attestato  di  credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.
7.  Per  gli  studenti  con  disabilità,  il  riferimento  all’effettuazione  della  prova  d’esame  non equipollente  è  indicato  solo  nell’attestazione  e  non  nelle  tabelle  affisse  all’albo dell’istituto.
8.  Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio  conforme  alle  Linee  guida  e  alle  Indicazioni  nazionali  e  a  sostenere  l’esame  di Stato,  a  seguito  di  valutazione  positiva  in  sede  di  scrutinio  finale,  è  attribuito  per  il terzultimo  e  penultimo  anno  un  credito  scolastico  sulla  base  della votazione  riferita  al PEI.  Relativamente  allo  scrutinio  finale  dell’ultimo  anno  di  corso,  si  applicano  le disposizioni di cui all’articolo 11.

Articolo 20
(Esame dei candidati con DSA)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
4. I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita




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